Art. 5
Verifica dei sistemi
In vigore dal 7 giu 2007
Verifica dei sistemi
1. I fornitori di servizi di navigazione aerea che possono dimostrare di rispettare le condizioni fissate nell'allegato III effettuano una verifica dei sistemi di cui all', paragrafo 2, lettera a), conformemente ai requisiti fissati nell'allegato IV, parte A.
2. I fornitori di servizi di navigazione aerea che non possono dimostrare di rispettare le condizioni fissate nell'allegato III affidano in appalto a un organismo notificato la verifica dei sistemi di cui all', paragrafo 2, lettera a).
Tale verifica è effettuata in conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, parte B.
3. Gli Stati membri garantiscono che la verifica dei sistemi di cui all', paragrafo 2, lettera b), dimostri la conformità di tali sistemi con i requisiti di interoperabilità del presente regolamento.
Storico versioni
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