Art. 2

Definizioni

In vigore dal 7 giu 2007
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 549/2004. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1) «protocollo per il trasferimento di messaggi di volo»: un protocollo per le comunicazioni elettroniche che comprende i formati dei messaggi, la loro codifica per lo scambio e le norme di sequenziamento utilizzate per gli scambi di informazioni tra sistemi di trattamento dei dati di volo; 2) «sistema di trattamento dei dati di volo»: la parte di un sistema di servizi di traffico aereo che riceve, elabora automaticamente e distribuisce alle postazioni operative degli enti di controllo del traffico aereo i dati dei piani di volo e i messaggi correlati; 3) «ente di controllo del traffico aereo» («Air Traffic Control», di seguito «ente ATC»): in funzione dei casi, un centro di controllo di area, un ente di controllo di avvicinamento, oppure una torre di controllo di aerodromo; 4) «postazione operativa»: i mobili e le apparecchiature tecniche grazie alle quali un membro del personale dei servizi del traffico aereo svolge i compiti correlati alla propria mansione; 5) «centro di controllo d'area» («Area Control Center», di seguito «ACC»): un ente istituito per fornire i servizi di controllo del traffico aereo ai voli controllati nelle aree di controllo sotto la sua responsabilità; 6) «coordinamento civile-militare»: il coordinamento tra le componenti civili e militari autorizzate a prendere decisioni e ad approvare una determinata azione o condotta; 7) «ente dei servizi del traffico aereo» («air traffic services unit», di seguito «ente ATS»): un ente, civile o militare, responsabile della fornitura di servizi di traffico aereo; 8) «ente di controllo militare»: l'ente militare fisso o mobile che gestisce il traffico aereo militare o svolge altre attività che, in ragione della loro specifica natura, possono richiedere il divieto o la limitazione dell'accesso ad una zona dello spazio aereo; 9) «meccanismo di comunicazione peer-to-peer»: un meccanismo per la comunicazione tra due enti ATC o tra enti ATS e tra enti militari di controllo nell'ambito del quale ogni parte dispone delle stesse capacità di comunicazione per lo scambio di informazioni tra sistemi di trattamento dei dati e nel quale ogni parte può avviare la comunicazione.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2007/633) — Testo vigente | Portale Normativo