Art. 9
Complementarità tra strumenti finanziari
In vigore dal 23 mag 2007
Complementarità tra strumenti finanziari
Il presente regolamento non finanzia misure che ottemperano ai criteri di ammissibilità e rientrano nella sfera di applicazione di altri strumenti finanziari comunitari, tra cui il fondo europeo di sviluppo regionale, il fondo sociale europeo, il fondo di coesione, il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il programma quadro per la competitività e l'innovazione, il fondo europeo della pesca e il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, o che ricevono assistenza per i medesimi obiettivi da detti strumenti. I beneficiari a norma del presente regolamento forniscono informazioni sui finanziamenti che hanno ottenuto tramite il bilancio comunitario e sulle loro richieste di finanziamento in corso alla Commissione. La Commissione e gli Stati membri si adoperano per assicurare il coordinamento e la complementarità con altri strumenti comunitari. La Commissione riferisce su tali questioni nell'ambito della revisione di medio termine e della valutazione finale di cui all'.
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