Art. 8

Partecipazione di paesi terzi

In vigore dal 23 mag 2007
Partecipazione di paesi terzi A condizione che siano ottenuti stanziamenti supplementari, i programmi finanziati tramite LIFE+ sono aperti alla partecipazione dei seguenti paesi: a) gli Stati EFTA che sono diventati membri dell'agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (11); b) i paesi candidati all'adesione all'Unione europea; c) i paesi dei Balcani occidentali partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione.
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Partecipazione di paesi terzi (Art. 8 Regolamento (UE) 2007/614) — Testo vigente | Portale Normativo