Art. 3
In vigore dal 8 mag 2007
Qualora la differenza tra il prezzo limite e il prezzo all'importazione da prendere in considerazione per fissare il dazio addizionale conformemente all', paragrafo 1 o 3 (di seguito «prezzo all'importazione»):
a)
sia inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero;
b)
sia superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30 % dell'importo eccedente il 10 %;
c)
sia superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 50 % dell'importo eccedente il 40 %, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b);
d)
sia superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 70 % dell'importo eccedente il 60 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b) e c);
e)
sia superiore al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90 % dell'importo eccedente il 75 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d).
I calcoli di cui al primo comma, lettere da a) a e), sono effettuati secondo quanto indicato nella tabella che figura nell’allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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