Art. 1
In vigore dal 8 mag 2007
1. I dazi all'importazione addizionali di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 (di seguito «dazi addizionali»), sono applicati ai prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento.
2. I prezzi limite di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 figurano nell'allegato I del presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento, per prezzo rappresentativo si intende il prezzo stabilito secondo quanto disposto all'.
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