Art. 2
In vigore dal 8 mag 2007
1. I prezzi rappresentativi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 vengono stabiliti tenendo conto in particolare:
a)
dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
b)
dei prezzi franco frontiera della Comunità;
c)
dei prezzi praticati nella Comunità nelle diverse fasi di commercializzazione dei prodotti importati.
2. I prezzi rappresentativi sono fissati dalla Commissione. Essi restano in vigore fino a quando non vengono modificati.
3. I dazi addizionali applicabili a norma dell', paragrafo 3, sono fissati dalla Commissione allo stesso tempo dei prezzi rappresentativi.
Storico versioni
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