Art. 2

In vigore dal 8 mag 2007
1.   I prezzi rappresentativi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 vengono stabiliti tenendo conto in particolare: a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi; b) dei prezzi franco frontiera della Comunità; c) dei prezzi praticati nella Comunità nelle diverse fasi di commercializzazione dei prodotti importati. 2.   I prezzi rappresentativi sono fissati dalla Commissione. Essi restano in vigore fino a quando non vengono modificati. 3.   I dazi addizionali applicabili a norma dell', paragrafo 3, sono fissati dalla Commissione allo stesso tempo dei prezzi rappresentativi.
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