Art. 3

In vigore dal 23 apr 2007
1.   Per un prodotto composto di cui il burro costituisce una parte fondamentale a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1898/87, si può utilizzare la denominazione «burro» se il prodotto finale contiene almeno il 75 % di grassi del latte e se è stato fabbricato esclusivamente con burro ai sensi dell'allegato, casella A, punto 1, del regolamento (CE) n. 2991/94 e con il componente o i componenti aggiunti indicati nella denominazione. 2.   Per un prodotto composto che ha un tenore di grassi del latte inferiore al 75 % ma non inferiore al 62 %, si può utilizzare la denominazione «burro» se sono rispettate le altre condizioni elencate nel paragrafo 1 e se la denominazione del prodotto contiene i termini «preparazione a base di burro». 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, si può utilizzare la denominazione «burro» in associazione con una o più parole per designare i prodotti elencati nell'allegato III che contengono almeno il 34 % di grassi del latte. 4.   L'utilizzazione della denominazione «burro» di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è subordinata all'indicazione, nell'etichettatura e nella presentazione del prodotto, del tenore di grassi del latte nonché, se altri componenti aggiunti contengono grassi, del tenore totale dei grassi. 5.   I termini «preparazione a base di burro» di cui al paragrafo 2 e l'indicazione di cui al paragrafo 4 debbono essere apposti in un punto evidente ed essere facilmente visibili e chiaramente leggibili.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2007/445 — Testo vigente | Portale Normativo