Art. 1

In vigore dal 23 apr 2007
1.   L'elenco dei prodotti di cui all', paragrafo 2, terzo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 2991/94 figura all'allegato I del presente regolamento. 2.   Il presente regolamento non si applica alle denominazioni elencate nell'allegato della decisione 88/566/CEE che contengono il termine «burro» in una delle lingue comunitarie.
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