Art. 1

In vigore dal 20 apr 2007
1.   I prodotti che soddisfano alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento possono beneficiare di restituzioni particolari all'esportazione. 2.   Il presente regolamento si applica alle carni fresche o refrigerate, presentate sotto forma di carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, esportate a destinazione di taluni paesi terzi. 3.   Se una carcassa o una sella sono presentate con il fegato o i rognoni, il loro peso è diminuito di: a) 5 kg per il fegato e i rognoni; b) 4,5 kg per il fegato; c) 0,5 kg per i rognoni.
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