Art. 1
In vigore dal 20 apr 2007
1. I prodotti che soddisfano alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento possono beneficiare di restituzioni particolari all'esportazione.
2. Il presente regolamento si applica alle carni fresche o refrigerate, presentate sotto forma di carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, esportate a destinazione di taluni paesi terzi.
3. Se una carcassa o una sella sono presentate con il fegato o i rognoni, il loro peso è diminuito di:
a)
5 kg per il fegato e i rognoni;
b)
4,5 kg per il fegato;
c)
0,5 kg per i rognoni.
Storico versioni
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