Art. 2

In vigore dal 20 apr 2007
1.   Il beneficio di una restituzione particolare all'esportazione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti esportati provengono da bovini adulti maschi. 2.   La prova di cui al paragrafo 1 è data da un attestato conforme all’ allegato I, rilasciato su richiesta degli interessati dall'organismo d'intervento o da qualsiasi altra autorità all'uopo designata dallo Stato membro in cui gli animali sono stati macellati. Questo attestato deve essere presentato alle autorità doganali all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione e deve essere trasmesso per via amministrativa all'organismo incaricato di pagare le restituzioni dopo l'espletamento di dette formalità. Quest’ultimo avviene nello Stato membro in cui gli animali sono stati macellati.
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