Art. 3

In vigore dal 21 mar 2007
1.   In deroga all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2375/2002, per il 2007 le domande di titoli di importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nel quadro dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125 non possono più essere presentate dopo il 17 dicembre 2007. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per il 2007 le domande di titoli di importazione di orzo nel quadro del contingente 09.4126 non possono più essere presentate dopo il 17 dicembre 2007. 3.   In deroga all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per il 2007 le domande di titoli di importazione di granturco nel quadro del contingente 09.4131 non possono più essere presentate dopo il 17 dicembre 2007.
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