Art. 1

In vigore dal 21 mar 2007
1.   In deroga all’ del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2007 le domande di titoli di importazione di patate dolci nel quadro dei contingenti 09.4014 e 09.4013 non possono più essere presentate dopo il 18 dicembre 2007. 2.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di patate dolci presentati alle date indicate nell’allegato I nel quadro dei contingenti 09.4014 e 09.4013 sono rilasciati alle date indicate nel suddetto allegato I, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (10).
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