Art. 2
In vigore dal 21 mar 2007
1. In deroga all’articolo 9, primo comma, del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2007 le domande di titoli di importazione di fecola di manioca nel quadro del contingente 09.4065 non possono più essere presentate dopo il 18 dicembre 2007.
2. In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di fecola di manioca presentati alle date indicate nell’allegato II nel quadro del contingente 09.4065 sono rilasciati alle date indicate nel suddetto allegato II, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
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