Art. 6

In vigore dal 17 gen 2007
1.   Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fissazione della restituzione massima all'esportazione da parte della Commissione, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione, utilizzando il modulo riportato nell’allegato IV, il quantitativo esatto venduto mediante gara parziale. 2.   Entro la fine di ogni mese per il mese precedente, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero corrispondenti ai titoli di esportazione rinviati alle autorità competenti e i quantitativi corrispondenti di zucchero esportato, tenendo conto delle tolleranze di cui all', paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).
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