Art. 4
In vigore dal 17 gen 2007
1. La Commissione fissa una restituzione massima all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio o decide di non dare seguito alle offerte ricevute secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.
2. Il quantitativo disponibile per una partita è diminuito dei quantitativi aggiudicati lo stesso giorno per la medesima partita nell'ambito del regolamento (CE) n. 1039/2006.
Qualora un'aggiudicazione al livello della restituzione massima all'esportazione fissata ai sensi del paragrafo 1 comporti il superamento del quantitativo diminuito disponibile per una partita, l'aggiudicazione è limitata al quantitativo diminuito disponibile.
Qualora per uno Stato membro le aggiudicazioni a tutti gli offerenti che offrono la stessa restituzione all'esportazione per una data partita comportino il superamento del quantitativo diminuito disponibile, il quantitativo diminuito disponibile è aggiudicato procedendo come segue:
a)
suddividendo tra gli offerenti interessati il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta, o
b)
ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi, o
c)
per estrazione a sorte.
3. Il prezzo da pagare all'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 952/2006, è di 632 EUR a tonnellata per lo zucchero bianco e di 497 EUR per lo zucchero greggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:38:oj#art-4