Art. 1

In vigore dal 17 gen 2007
Gli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese mettono in vendita, mediante apertura di una gara permanente per l'esportazione verso tutte le destinazioni esclusa l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia, il Kosovo e il Montenegro, un quantitativo totale di 852 681 tonnellate di zucchero accettato all’intervento e disponibile per l'esportazione. I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell’allegato I.
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