Art. 10

In vigore dal 22 dic 2006
In deroga all' della decisione della Commissione 2005/864/CE, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell', paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva endosulfan deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 31 dicembre 2007.
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