Art. 3

In vigore dal 22 dic 2006
In deroga all' del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell', paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acifluorfen, bensultap, bromopropilato, fenpropatrin, fomesafen, imazapir, etossilato di nonilfenolo, oxadixil, prometrina, chinalfos, terbufos o triforine deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 30 giugno 2008.
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