Art. 11

In vigore dal 22 dic 2006
La Romania garantisce che l'uso continuato di cui agli articoli da 1 a 11 non abbia conseguenze negative per la salute umana o animale o un impatto inaccettabile sull'ambiente. La Romania garantisce che siano adottate tutte le misure necessarie per la riduzione dei rischi. Nel caso in cui un prodotto fitosanitario contenga più sostanze attive e gli articoli da 1 a 11 dispongano date diverse con riferimento alle sostanze in questione, si applica la data anteriore.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2006/2024 — Testo vigente | Portale Normativo