Art. 16

In vigore dal 22 dic 2006
All' del regolamento (CE) n. 936/2006, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2.   La gara riguarda il frumento tenero da esportare verso i paesi terzi ad esclusione dell’Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, del Liechtenstein, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro, della Serbia (*2) e della Svizzera. (*2)  Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.» "
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