Art. 71
Navi non autorizzate
In vigore dal 21 dic 2006
Navi non autorizzate
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di specie coperte dalla convenzione SEAFO alle navi che non sono inserite nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate.
2. Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione ogni informazione atta a provare che esistono ragionevoli motivi di sospettare che navi non inserite nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate svolgono attività di pesca e/o di trasbordo di specie coperte dalla convenzione SEAFO nella zona della stessa convenzione.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che gli armatori delle navi inserite nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate non partecipino o collaborino ad attività di pesca condotte nella zona della convenzione SEAFO da navi non inserite in detto elenco.
Storico versioni
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