Art. 73

Trasbordi in porto

In vigore dal 21 dic 2006
Trasbordi in porto 1.   Le navi comunitarie che catturano specie coperte dalla convenzione SEAFO nella zona della convenzione SEAFO sono autorizzati a effettuare trasbordi in un porto di una parte contraente SEAFO soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione preventiva della parte contraente nel cui porto deve avvenire il trasbordo. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare trasbordi soltanto se in possesso di autorizzazione preventiva a effettuare il trasbordo rilasciata dallo Stato membro di bandiera e dallo Stato di approdo. 2.   Gli Stati membri garantiscono che le loro navi autorizzate ottengano l'autorizzazione preventiva a effettuare trasbordi in porto. Gli Stati membri garantiscono inoltre che i trasbordi corrispondano alle catture dichiarate da ciascuna nave e esigono una notifica dei trasbordi. 3.   Il comandante di una nave comunitaria, che trasborda in un'altra nave (di seguito la «nave ricevente») qualsiasi quantitativo di catture di specie coperte dalla convenzione SEAFO e pescate nella zona della convenzione SEAFO, comunica al momento del trasbordo allo Stato di bandiera della nave ricevente le specie e i quantitativi oggetto del trasbordo, la data dello stesso e il luogo in cui sono avvenute le catture e trasmette al proprio Stato di bandiera una dichiarazione di trasbordo SEAFO nel formato di cui alla parte I dell'allegato XVI. 4.   Il comandante della nave comunitaria comunica, con almeno 24 ore di anticipo, alla parte contraente SEAFO nel cui porto avverrà il trasbordo le seguenti informazioni: a) il nome delle navi che effettuano il trasbordo; b) il nome della nave ricevente; c) il quantitativo di ogni specie da trasbordare; d) il giorno e il porto in cui avverrà il trasbordo. 5.   Almeno 24 ore prima dell'inizio e alla fine di un trasbordo da effettuare nel porto di una parte contraente SEAFO, il comandante della nave ricevente battente bandiera comunitaria comunica alle autorità competenti dello Stato di approdo i quantitativi di catture di specie coperte dalla convenzione SEAFO detenute a bordo e invia alle stesse autorità entro 24 ore la dichiarazione SEAFO di trasbordo. 6.   Il comandante della nave ricevente battente bandiera comunitaria trasmette 48 ore prima dello sbarco alle autorità competenti dello Stato di approdo in cui avverrà lo sbarco la dichiarazione SEAFO di trasbordo. 7.   Gli Stati membri adottano le misure adeguate per verificare l'accuratezza delle informazioni ricevute e collaborano con lo Stato di bandiera per garantire che gli sbarchi siano conformi alle catture comunicate dalle navi e a bordo delle stesse. 8.   Gli Stati membri aventi navi autorizzate a pescare nella zona della convenzione SEAFO specie coperte dalla stessa convenzione comunicano entro il 1o giugno 2007 alla Commissione le informazioni sui trasbordi effettuati dalle navi battenti la loro bandiera.
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Trasbordi in porto (Art. 73 Regolamento (UE) 2007/41) — Testo vigente | Portale Normativo