Art. 70

Obblighi delle navi autorizzate

In vigore dal 21 dic 2006
Obblighi delle navi autorizzate 1.   Le navi devono essere conformi all'insieme delle norme pertinenti della SEAFO in materia di conservazione e di gestione. 2.   Le navi autorizzate tengono a bordo i certificati validi di registrazione della nave e di autorizzazione alla pesca e/o al trasbordo.
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Obblighi delle navi autorizzate (Art. 70 Regolamento (UE) 2007/41) — Testo vigente | Portale Normativo