Art. 70 · Obblighi delle navi autorizzate

Art. 70

Obblighi delle navi autorizzate

In vigore dal 21 dic 2006
Obblighi delle navi autorizzate 1.   Le navi devono essere conformi all'insieme delle norme pertinenti della SEAFO in materia di conservazione e di gestione. 2.   Le navi autorizzate tengono a bordo i certificati validi di registrazione della nave e di autorizzazione alla pesca e/o al trasbordo.
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