Art. 66

Notifica dell'intenzione di partecipare alla pesca del krill antartico

In vigore dal 21 dic 2006
Notifica dell'intenzione di partecipare alla pesca del krill antartico Gli Stati membri che intendano partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della CCAMLR notificano tale intenzione al segretariato della CCAMLR con almeno quattro mesi di anticipo sulla consueta riunione annuale della commissione, immediatamente prima della stagione in cui intendono svolgere le attività di pesca.
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Notifica dell'intenzione di partecipare alla pesca del krill antartico (Art. 66 Regolamento (UE) 2007/41) — Testo vigente | Portale Normativo