Art. 64
Programma di marcatura
In vigore dal 21 dic 2006
Programma di marcatura
1. Ciascuna nave partecipante alla pesca sperimentale secondo le modalità di cui all' attua un programma di marcatura secondo le seguenti modalità:
a)
gli esemplari di Dissostichus spp. devono essere marcati e liberati conformemente al programma e protocollo di marcatura della CCAMLR per il Dissostichus spp. nella pesca sperimentale. Le navi possono interrompere la marcatura solo dopo aver marchiato almeno 500 esemplari o, se interrompono la pesca, un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato.
b)
il programma deve indirizzarsi agli esemplari di tutte le taglie per rispettare le disposizioni in materia di marcatura. Solo gli austromerluzzi in buone condizioni vengono marchiati. Tutti gli esemplari rilasciati in mare devono recare una doppia marcatura ed essere liberati in una zona geografica più ampia possibile;
c)
tutti i marchi devono essere chiaramente impressi con un unico numero di serie e un indirizzo di riferimento, in modo da poter risalire alle origini del marchio nel caso in cui l'esemplare marcato venga nuovamente catturato;
d)
tutti gli esemplari marchiati che vengono ricatturati (ad esempio, un pesce catturato che presenti una marcatura apposta in precedenza) non devono essere rilasciati anche quando sono stati in libertà soltanto per un periodo breve;
e)
tutti gli esemplari marcati ricatturati devono essere oggetto di campionamento biologico (lunghezza, peso, sesso, maturazione delle gonadi), ne deve essere fatta, se possibile, una fotografia digitale, ne devono essere ricuperati gli otoliti e rimossa la marcatura;
f)
tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati sono trasmessi su supporto informatico alla CCAMLR (nel formato della CCAMLR) entro tre mesi dal termine delle attività di pesca della nave;
g)
tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati, nonché campioni degli esemplari ricatturati, sono trasmessi su supporto informatico nel formato della CCAMLR al pertinente archivio regionale di raccolta dei dati sulla marcatura, come specificato nel protocollo di marcatura della CCAMLR.
2. Degli autromerluzzi marchiati e rilasciati non si tiene conto ai fini dei limiti di cattura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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