Art. 65

Osservatori scientifici e ispettori

In vigore dal 21 dic 2006
Osservatori scientifici e ispettori 1.   Ogni nave da pesca che partecipa alle attività di pesca sperimentali di cui all' ha a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR per l'intera durata delle attività di pesca della campagna. 2.   Gli Stati membri, fatti salvi i propri regolamenti e leggi applicabili, e conformemente agli stessi, compresi quelli che disciplinano l'ammissibilità delle prove nei rispettivi tribunali, tengono conto dei rapporti degli ispettori del membro CCAMLR che li designa nell'ambito del programma e agiscono sulla base di tali rapporti come se si trattasse di rapporti di ispettori propri; sia la parte contraente che il membro CCAMLR interessato che ha designato gli ispettori cooperano inoltre al fine di agevolare i procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito dei rapporti di cui sopra.
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