Art. 3
In vigore dal 21 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 955/2005 è così modificato:
1)
L' è così modificato:
a)
al primo comma, i termini «in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1785/2003» sono sostituiti dai termini « in conformità a quanto previsto dagli articoli 11, 11 bis, 11 quater e 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003»;
b)
il secondo comma è soppresso;
c)
è aggiunto il seguente quarto comma:
«Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*8).
(*8)
GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.»
"
2)
L' è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è soppresso;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare più di una domanda di titolo per periodo contingentale. È tuttavia consentito presentare una sola domanda di titolo alla settimana per codice NC a 8 cifre.»
3)
L' è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è soppresso;
b)
al paragrafo 3, i termini «in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1785/2003» sono sostituiti dai termini «in conformità a quanto previsto dagli articoli 11, 11 bis, 11 quater e 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003».
4)
L' è sostituito dal seguente:
«
1. Le domande di titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 di ogni lunedì (ora di Bruxelles).
Tuttavia, per il 2007, il periodo di presentazione delle prime domande comincia a decorrere solo a partire dal primo giorno lavorativo del 2007 e termina al più tardi l'8 gennaio 2007 e il primo lunedì utile per la trasmissione delle domande di titoli di importazione alla Commissione, conformemente all'articolo 5, lettera a), è lunedì 8 gennaio 2007.
2. Il titolo di importazione è rilasciato l’ottavo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno di presentazione delle domande, sempre che non sia stato raggiunto il quantitativo di cui all’.
In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, la durata di validità del titolo di importazione è limitata alla fine del mese successivo a quello del rilascio effettivo.
3. Se i quantitativi richiesti nel corso di una settimana superano il quantitativo disponibile del contingente di cui all', la Commissione fissa, entro il quarto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande per la settimana di cui trattasi, un coefficiente di attribuzione dei quantitativi richiesti nel corso di detta settimana, respinge le domande presentate per le settimane successive e interrompe il rilascio dei titoli di importazione fino alla fine dell'anno in corso.
4. Se dal coefficiente di attribuzione di cui al paragrafo 3 risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati per partita di 20 tonnellate, aumentata del quantitativo residuo ripartito in parti uguali tra le partite di 20 tonnellate. Tuttavia, qualora l'aggiunta di quantitativi inferiori a 20 tonnellate non consenta di costituire neppure una partita di 20 tonnellate, il quantitativo residuo viene equamente ripartito dallo Stato membro tra gli operatori il cui titolo è pari o superiore a 20 tonnellate.
Se, in seguito all'applicazione del primo comma, il quantitativo per cui deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, la domanda di titolo può essere ritirata dall'operatore entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione.»
5)
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica:
a)
l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titolo, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi su cui vertono le domande;
b)
entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli d'importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati;
c)
entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del terzultimo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre. Se nessun quantitativo è stato immesso in libera pratica nel corso del periodo in questione viene trasmessa una comunicazione negativa.»
6)
L'articolo 6 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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