Art. 2
In vigore dal 21 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 327/1998 è così modificato:
1)
All', paragrafo 1:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I suddetti contingenti tariffari globali d'importazione sono ripartiti in contingenti tariffari d'importazione per paese d'origine e divisi in più sottoperiodi conformemente all'allegato IX.»
b)
è aggiunto il seguente terzo comma:
«Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 della Commissione (*5), (CE) n. 1342/2003 della Commissione (*6) e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*7).
(*5)
GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1."
(*6)
GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12."
(*7)
GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.»
"
2)
L' è sostituito dal seguente:
«
Per le quantità per le quali non sono stati rilasciati titoli per i contingenti di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) ed e), a valere sul sottoperiodo del mese di settembre, possono essere chiesti titoli d'importazione, per tutti i paesi di origine previsti dal rispettivo contingente, a valere sul sottoperiodo del mese di ottobre, per tutte le origini previste dal contingente tariffario globale d'importazione.»
3)
All', il terzo comma è sostituito dal seguente:
«I titoli di esportazione rilasciati nell'ambito dei contingenti tariffari d'importazione previsti all', paragrafo 1, sono validi esclusivamente per il periodo contingentale considerato.»
4)
L' è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le domande di titolo sono presentate nei primi dieci giorni lavorativi del primo mese di ciascun sottoperiodo.»
b)
al paragrafo 2, il secondo trattino è soppresso;
c)
al paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:
«I titoli sono validi esclusivamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.»
d)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per i contingenti tariffari oggetto delle domande di titoli d'importazione di cui all', primo comma, del presente regolamento, i richiedenti possono presentare più domande per uno stesso numero d'ordine di contingente per sottoperiodo contingentale d'importazione.»
5)
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, è fissato dalla Commissione entro un termine di dieci giorni a decorrere dall'ultimo giorno del termine per la comunicazione di cui all'articolo 8, lettera a), del presente regolamento. Nella stessa occasione, la Commissione fissa anche i quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo e, se necessario, per il sottoperiodo complementare del mese di ottobre.
Se dal coefficiente di attribuzione di cui al primo comma risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati per partita di 20 tonnellate, aumentata del quantitativo residuo ripartito in parti uguali tra le partite di 20 tonnellate. Tuttavia, qualora l'aggiunta di quantitativi inferiori a 20 tonnellate non consenta di costituire neppure una partita di 20 tonnellate, il quantitativo residuo viene equamente ripartito dallo Stato membro tra gli operatori il cui titolo è pari o superiore a 20 tonnellate.
Se, in seguito all'applicazione del secondo comma, il quantitativo per cui deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, la domanda di titolo può essere ritirata dall'operatore entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione.»
6)
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Entro tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione che fissa i quantitativi disponibili, di cui all'articolo 5, i titoli di importazione sono rilasciati per i quantitativi risultanti dall'applicazione dell'articolo 5.»
7)
L'articolo 7 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è soppresso;
b)
al paragrafo 4, il secondo comma è soppresso.
8)
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica:
a)
entro il secondo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titolo alle ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d'origine dei quantitativi su cui vertono le domande, precisando il numero del titolo d'importazione nonché quello del titolo di esportazione, se quest'ultimo è richiesto;
b)
entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli d'importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d'origine dei quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati, precisando il numero del titolo d'importazione, nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate conformemente all'articolo 5, terzo comma;
c)
entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del terzultimo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, precisando il tipo di imballaggio se si tratta di confezioni di peso pari o inferiore a 5 kg. Se nessun quantitativo è stato immesso in libera pratica nel corso del periodo in questione viene trasmessa una comunicazione negativa.»
9)
L'articolo 10 è soppresso.
10)
L'allegato III è soppresso.
11)
All'allegato IX, «quote» è sostituito da «sottoperiodi».
12)
L'allegato X è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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