Art. 1

In vigore dal 21 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 2058/96 è così modificato: 1) All' sono aggiunti il secondo e terzo comma seguenti: «Il contingente reca il numero d'ordine 09.4079. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 della Commissione (*1), (CE) n. 1342/2003 Commissione (*2) e (CE) n. 1301/2006 Commissione (*3). (*1)   GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1." (*2)   GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12." (*3)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.» " 2) L' è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente secondo comma: «Le domande di titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 di ogni lunedì (ora di Bruxelles). Tuttavia, per il 2007, il periodo di presentazione delle prime domande comincia a decorrere solo a partire dal primo giorno lavorativo del 2007 e termina al più tardi l'8 gennaio 2007 e il primo lunedì utile per la trasmissione delle domande di titoli di importazione alla Commissione, conformemente all', lettera a), è lunedì 8 gennaio 2007.» b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare più di una domanda di titolo per periodo contingentale. È tuttavia consentito presentare una sola domanda di titolo alla settimana.» 3) L' è sostituito dal seguente: « 1.   Se i quantitativi richiesti nel corso di una settimana superano il quantitativo disponibile del contingente, la Commissione fissa, al massimo entro il quarto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande per la settimana in questione, un coefficiente di attribuzione dei quantitativi richiesti nel corso di tale settimana, respinge le domande presentate per le settimane successive e interrompe il rilascio dei titoli d'importazione fino alla fine dell'anno in corso. Se dal coefficiente di attribuzione di cui al primo comma risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati per partita di 20 tonnellate, aumentata del quantitativo residuo ripartito in parti uguali tra le partite di 20 tonnellate. Tuttavia, qualora l'aggiunta di quantitativi inferiori a 20 tonnellate non consenta di costituire neppure una partita di 20 tonnellate, il quantitativo residuo viene equamente ripartito dallo Stato membro tra gli operatori il cui titolo è pari o superiore a 20 tonnellate. Se, in seguito all'applicazione del secondo comma, il quantitativo per cui deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, la domanda di titolo può essere ritirata dall'operatore entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione. 2.   Il titolo d'importazione è rilasciato l'ottavo giorno lavorativo successivo alla data limite per la comunicazione alla Commissione delle domande di titoli d'importazione di cui all', lettera a).» 4) L' è sostituito dal seguente: « Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica: a) l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titolo, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d'origine dei quantitativi su cui vertono le domande; b) entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli d'importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d'origine dei quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati; c) entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del terzultimo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine. Se nessun quantitativo è stato immesso in libera pratica nel corso del periodo in questione viene trasmessa una comunicazione negativa.» 5) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), i termini «fissato nella nomenclatura combinata» sono sostituiti dai termini «fissato all'articolo 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio (*4). 6) L'articolo 6, paragrafo 2, è soppresso.
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