Art. 3
Definizioni
In vigore dal 20 dic 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a)
«segnalazione»: un insieme di dati inseriti nel SIS II che permetta alle autorità competenti di identificare un individuo in vista di intraprendere un'azione specifica;
b)
«informazioni supplementari»: le informazioni non memorizzate nel SIS II ma connesse alle segnalazioni del SIS II, che devono essere scambiate:
i)
per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione;
ii)
in seguito a una risposta positiva al fine di consentire l'azione appropriata;
iii)
quando non è possibile procedere all'azione richiesta;
iv)
con riguardo alla qualità dei dati SIS II;
v)
con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni;
vi)
con riguardo ai diritti di accesso;
c)
«dati complementari»: i dati memorizzati nel SIS II e connessi alle segnalazioni del SIS II, che devono essere immediatamente disponibili per le autorità competenti nei casi in cui una persona i cui dati sono stati inseriti nel SIS II sia localizzata grazie all'interrogazione di tale sistema;
d)
«cittadino di paese terzo»: chi non è
i)
né cittadino dell'Unione europea ai sensi dell', paragrafo 1 del trattato;
ii)
né cittadino di un paese terzo che, ai sensi di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e il paese in questione, dall'altro, gode di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione europea;
e)
«dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («una persona interessata»); una persona identificabile è una persona che può essere identificata direttamente o indirettamente;
f)
«trattamento di dati personali» («trattamento»): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1987:oj#art-3