Art. 14

Formazione del personale

In vigore dal 20 dic 2006
Formazione del personale Prima di essere autorizzato a elaborare dati memorizzati nel SIS II, il personale delle autorità con diritto di accesso al SIS II riceve una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati ed è informato dei reati e delle sanzioni pertinenti.
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Formazione del personale (Art. 14 Regolamento (UE) 2006/1987) — Testo vigente | Portale Normativo