Art. 4
In vigore dal 20 dic 2006
La decisione 2006/797/CE è modificata come segue.
1)
All', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al primo paragrafo e all', la Bulgaria può mantenere in vigore le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tetratiocarbonato di sodio per gli impieghi elencati alla colonna C fino al 30 giugno 2009, alle seguenti condizioni:
a)
il mantenimento dell'impiego è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente;
b)
l'etichettatura di questo tipo di prodotti fitosanitari che restano in commercio è riformulata in modo da essere conforme alle condizioni relative al loro uso limitato;
c)
vengono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;
d)
vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2 e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d) di ciascun paragrafo.»
2)
All', il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi in cui le autorizzazioni siano ritirate in conformità dell', paragrafo 1, entro il 31 maggio 2010, tale periodo non è posteriore al 30 novembre 2010.
Nei casi in cui le autorizzazioni siano revocate in conformità dell', paragrafo 3, entro il 30 giugno 2009, tale termine non è posteriore al 31 dicembre 2009.»
3)
Nell'allegato alla decisione 2006/797/CE, il titolo dell'allegato è sostituito dalle parole «Elenco delle autorizzazioni di cui all', paragrafi 1 e 2». Nella riga relativa al tetratiocarbonato di sodio, alla colonna B è aggiunta la dicitura «Bulgaria», mentre alla colonna C sono aggiunte le parole «Disinfezione del suolo in orticoltura e coltura della vite».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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