Art. 2
In vigore dal 20 dic 2006
La decisione 2001/245/CE è modificata come segue.
1)
L' è sostituito dal seguente:
«
1. Gli Stati membri garantiscono che:
a)
le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti zineb siano revocate entro un periodo di 6 mesi dalla data di adozione della presente decisione;
b)
a decorrere dalla data di adozione della presente decisione non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti zineb.
2. In deroga al paragrafo 1, per le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti zineb, la Bulgaria può mantenere in vigore le autorizzazioni di prodotti con tale sostanza per l'impiego su colture orticole, vite, tabacco, mele e frutta con nocciolo, alle seguenti condizioni:
a)
il mantenimento dell'impiego è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente;
b)
l'etichettatura di questo tipo di prodotti fitosanitari che restano in commercio è riformulata in modo da essere conforme alle condizioni relative al loro uso limitato;
c)
vengono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;
d)
vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.
Entro il 31 dicembre di ogni anno la Bulgaria comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente paragrafo e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).»
2)
All' è aggiunto un secondo comma:
«In deroga al primo paragrafo, il periodo di moratoria eventualmente concesso dalla Bulgaria in conformità dell', paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE per gli impieghi di cui all', paragrafo 2, deve essere il più breve possibile e scadere non oltre il 31 dicembre 2009.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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