Art. 3
In vigore dal 20 dic 2006
La decisione 2002/928/CE è modificata come segue.
1)
All' è aggiunta la lettera d) seguente:
«d)
Per le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze elencate alla colonna A dell'allegato, la Bulgaria può mantenere in vigore le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze per gli impieghi di cui alla colonna C fino al 30 giugno 2009, alle seguenti condizioni:
i)
il mantenimento dell'impiego è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente;
ii)
l'etichettatura di questo tipo di prodotti fitosanitari che restano in commercio è riformulata in modo da essere conforme alle condizioni relative al loro uso limitato;
iii)
vengono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;
iv)
vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.
Entro il 31 dicembre di ogni anno la Bulgaria comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente paragrafo e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).»
2)
All' è aggiunta la lettera c) seguente:
«c)
per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2009, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2009.»
3)
Nell'allegato, alla riga relativa al benomyl, alla colonna B è aggiunta la dicitura «Bulgaria», mentre alla colonna C sono aggiunte le parole «Limitato agli utilizzatori professionali con attrezzatura di protezione adeguata. Vite, pesca, pomodoro e tabacco».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:1980:oj#art-3