Art. 20

Valutazione

In vigore dal 20 dic 2006
Valutazione 1.   Entro il 18 gennaio 2010, l'Istituto commissiona una valutazione esterna indipendente dei propri risultati sulla base del mandato formulato dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. La valutazione concerne l'efficacia dell'Istituto nel promuovere l'uguaglianza di genere e comprende un'analisi degli effetti sinergici. Essa affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare o estendere i compiti dell'Istituto e le relative conseguenze finanziarie di tale modifica o estensione. Tale valutazione esamina inoltre l'adeguatezza della struttura di gestione nell'adempimento dei compiti dell'Istituto. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti in causa a livello sia comunitario che nazionale. 2.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, decide le scadenze delle valutazioni future, tenendo conto dei risultati contenuti nella relazione di valutazione di cui al paragrafo 1.
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