Art. 19
Partecipazione di paesi terzi
In vigore dal 20 dic 2006
Partecipazione di paesi terzi
1. Alle attività dell'Istituto possono partecipare i paesi che hanno concluso con la Comunità europea accordi a norma dei quali hanno adottato e applicano la normativa comunitaria nel campo disciplinato dal presente regolamento.
2. Vengono adottate misure nel quadro delle pertinenti disposizioni di tali accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Istituto, comprese prescrizioni relative alla partecipazione alle iniziative dell'Istituto, ai contributi finanziari e al personale. In materia di personale, tali accordi sono in ogni caso conformi allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
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