Art. 19

Partecipazione di paesi terzi

In vigore dal 20 dic 2006
Partecipazione di paesi terzi 1.   Alle attività dell'Istituto possono partecipare i paesi che hanno concluso con la Comunità europea accordi a norma dei quali hanno adottato e applicano la normativa comunitaria nel campo disciplinato dal presente regolamento. 2.   Vengono adottate misure nel quadro delle pertinenti disposizioni di tali accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Istituto, comprese prescrizioni relative alla partecipazione alle iniziative dell'Istituto, ai contributi finanziari e al personale. In materia di personale, tali accordi sono in ogni caso conformi allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
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Partecipazione di paesi terzi (Art. 19 Regolamento (UE) 2006/1922) — Testo vigente | Portale Normativo