Art. 18
Responsabilità
In vigore dal 20 dic 2006
Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell'Istituto è disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi.
La Corte di giustizia è competente a giudicare in forza di una clausola compromissoria contenuta in ogni contratto stipulato dall'Istituto.
2. In materia di responsabilità extra contrattuale, sulla base dei principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, l'Istituto risarcisce i danni cagionati da esso stesso o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1922:oj#art-18