Art. 4

Misure transitorie

In vigore dal 19 dic 2006
Misure transitorie 1.   In deroga all’, punto 1, del presente regolamento: — gli Stati membri continuano ad applicare il disposto degli e dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 404/93 alle organizzazioni di produttori che hanno riconosciuto fino al 31 dicembre 2006 e alle quali hanno già erogato, anteriormente a tale data, l’aiuto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento, — l’articolo 12 di tale regolamento continua ad applicarsi nel 2006 con riferimento al regime di aiuto compensativo. 2.   Le modalità necessarie per l’applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 404/93.
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