Art. 3
Modifica del regolamento (CE) n. 247/2006
In vigore dal 19 dic 2006
Modifica del regolamento (CE) n. 247/2006
Il regolamento (CE) n. 247/2006 è modificato come segue:
1)
l’articolo 23 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le misure previste dal presente regolamento, eccettuate quelle di cui all’articolo 16, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune (*2), per il periodo fino al 31 dicembre 2006. Con effetto dal 1o gennaio 2007 le stesse misure costituiranno un intervento per regolare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), o pagamenti diretti agli agricoltori ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (*3).
(*2)
GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1290/2005 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1)."
(*3)
GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 320/2006.»;"
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Comunità finanzia le misure di cui ai titoli II e III del presente regolamento per un importo annuo pari a:
(milioni di EUR)
Esercizio finanziario 2007
Esercizio finanziario 2008
Esercizio finanziario 2009
Esercizio finanziario 2010 e successivi
Dipartimenti francesi d’oltremare
126,6
262,6
269,4
273
Azzorre e Madera
77,9
86,6
86,7
86,8
Isole Canarie
127,3
268,4
268,4
268,4 »
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli importi annui di cui ai paragrafi 2 e 3 comprendono le eventuali spese sostenute a norma dei regolamenti di cui all’articolo 29.»;
2)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 24 bis
1. Entro il 15 marzo 2007 gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto di modifiche al loro programma complessivo per rispondere ai cambiamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (*4).
2. La Commissione valuta le modifiche proposte e decide circa la loro approvazione entro quattro mesi dalla loro presentazione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
3. In deroga all’articolo 24, paragrafo 3, le modifiche si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007.
(*4) Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale»;"
3)
all’articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Entro il 31 dicembre 2009 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l’impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, includendovi anche il settore delle banane, eventualmente corredata di opportune proposte.»;
4)
all’articolo 30 è aggiunto il seguente paragrafo:
«Secondo la stessa procedura la Commissione può adottare anche misure intese ad agevolare la transizione dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 404/93 (*5) a quello istituito dal presente regolamento.
(*5)
GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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