Art. 1

Modifiche del regolamento (CEE) n. 404/93

In vigore dal 19 dic 2006
Modifiche del regolamento (CEE) n. 404/93 Il regolamento (CEE) n. 404/93 è modificato come segue: 1) i titoli II e III, gli articoli da 16 a 20, l’articolo 21, paragrafo 2, l’articolo 25, e gli articoli da 30 a 32 sono soppressi; 2) all’articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per gli ortofrutticoli istituito dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96. I riferimenti al comitato di gestione delle banane si intendono fatti al comitato di cui al primo comma.»; 3) l’articolo 29 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per l’esecuzione del presente regolamento.»; 4) è inserito il seguente articolo: «Articolo 29 bis Le modalità di esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.»
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