Art. 3
In vigore dal 19 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 2390/98 è modificato come segue:
1)
all', è aggiunto il comma seguente:
«Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 della Commissione (*7), (CE) n. 1342/2003 della Commissione (*8) e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*9).
(*7)
GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1."
(*8)
GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12."
(*9)
GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.»;"
2)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il titolo di importazione reca nella casella 24 una delle diciture riportate nell'allegato I.»;
3)
l' è sostituito dal seguente:
«
A norma dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2286/2002, ai fini dell'immissione in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 , si applicano le seguenti disposizioni particolari:
a)
il monitoraggio delle suddette importazioni viene effettuato alle stesse condizioni applicabili ai contingenti di importazione, con il numero d'ordine 09.4192;
b)
la domanda di titolo non può riguardare un quantitativo superiore a 500 tonnellate per richiedente;
c)
la domanda di titolo e il titolo di importazione recano, nella casella 8, l'indicazione dello Stato ACP o del paese o territorio d'oltremare di cui il prodotto è originario. Il titolo obbliga ad importare da tale paese o territorio;
d)
il titolo di importazione reca nella casella 24 una delle diciture riportate nell'allegato II.»;
4)
l'articolo 5 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, il giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles), i quantitativi totali, sui quali vertono le domande di titoli, per origine e codice dei prodotti.»;
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il titolo di importazione è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.»;
d)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. I titoli rilasciati sono validi esclusivamente ai fini dell'immissione in libera pratica nei Dipartimenti francesi d'oltremare, a decorrere dal giorno del loro effettivo rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla fine del secondo mese successivo a tale data, limitatamente all'anno del rilascio.»;
5)
sono aggiunti gli allegati I e II, che figurano nell'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1884:oj#art-3