Art. 1
In vigore dal 19 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 2402/96 è modificato come segue:
1)
all' è aggiunto il seguente comma:
«Ai contingenti di cui al primo comma vengono attribuiti i seguenti numeri d'ordine:
—
il numero d'ordine 09.4014 per il contingente di cui al punto 1),
—
il numero d'ordine 09.4013 per il contingente di cui al punto 2),
—
il numero d'ordine 09.4064 per le 10 000 tonnellate di fecola di manioca di cui al punto 3) e le 500 tonnellate di fecola di manioca non riservate alla Thailandia in conformità del punto 4),
—
il numero d'ordine 09.4065 per le 10 000 tonnellate di fecola di manioca di cui al punto 4), riservate alla Thailandia»;
2)
è inserito il seguente articolo 1 bis prima del titolo I:
«Articolo 1 bis
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 della Commissione (*1), (CE) n. 1342/2003 della Commissione (*2) e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*3).
(*1)
GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1."
(*2)
GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12."
(*3)
GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.»;"
3)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato III.»;
4)
l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, il giorno lavorativo successivo al giorno della presentazione della domanda previsto all', entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), le seguenti informazioni:
a)
i quantitativi totali, sui quali vertono le domande di titoli, per origine e codice dei prodotti;
b)
i riferimenti del titolo di esportazione, nonché il nome della nave, per i prodotti originari della Repubblica cinese.»;
5)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. Il titolo di importazione è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui all'articolo 7.
2. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità, a decorrere dal giorno del loro effettivo rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla fine del quarto mese successivo a tale data, limitatamente all'anno del rilascio.»;
6)
l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, il giorno successivo al giorno di presentazione della domanda previsto all'articolo 9, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), le seguenti informazioni:
a)
i quantitativi totali, sui quali vertono le domande di titoli, per origine e codice dei prodotti;
b)
i riferimenti dei titoli di esportazione rilasciati dalle autorità thailandesi e i quantitativi corrispondenti, nonché il nome della nave.»;
7)
l'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 13
1. Il titolo di importazione è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui all'articolo 12.
2. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità, a decorrere dal giorno del loro effettivo rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla fine del terzo mese successivo a tale data, limitatamente all'anno del rilascio.»;
8)
è aggiunto l'allegato III che figura nell'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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