Art. 1

In vigore dal 19 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 2402/96 è modificato come segue: 1) all' è aggiunto il seguente comma: «Ai contingenti di cui al primo comma vengono attribuiti i seguenti numeri d'ordine: — il numero d'ordine 09.4014 per il contingente di cui al punto 1), — il numero d'ordine 09.4013 per il contingente di cui al punto 2), — il numero d'ordine 09.4064 per le 10 000 tonnellate di fecola di manioca di cui al punto 3) e le 500 tonnellate di fecola di manioca non riservate alla Thailandia in conformità del punto 4), — il numero d'ordine 09.4065 per le 10 000 tonnellate di fecola di manioca di cui al punto 4), riservate alla Thailandia»; 2) è inserito il seguente articolo 1 bis prima del titolo I: «Articolo 1 bis Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 della Commissione (*1), (CE) n. 1342/2003 della Commissione (*2) e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*3). (*1)   GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1." (*2)   GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12." (*3)   GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.»;" 3) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato III.»; 4) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, il giorno lavorativo successivo al giorno della presentazione della domanda previsto all', entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), le seguenti informazioni: a) i quantitativi totali, sui quali vertono le domande di titoli, per origine e codice dei prodotti; b) i riferimenti del titolo di esportazione, nonché il nome della nave, per i prodotti originari della Repubblica cinese.»; 5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1.   Il titolo di importazione è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui all'articolo 7. 2.   I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità, a decorrere dal giorno del loro effettivo rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla fine del quarto mese successivo a tale data, limitatamente all'anno del rilascio.»; 6) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, il giorno successivo al giorno di presentazione della domanda previsto all'articolo 9, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), le seguenti informazioni: a) i quantitativi totali, sui quali vertono le domande di titoli, per origine e codice dei prodotti; b) i riferimenti dei titoli di esportazione rilasciati dalle autorità thailandesi e i quantitativi corrispondenti, nonché il nome della nave.»; 7) l'articolo 13 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 13 1.   Il titolo di importazione è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui all'articolo 12. 2.   I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità, a decorrere dal giorno del loro effettivo rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla fine del terzo mese successivo a tale data, limitatamente all'anno del rilascio.»; 8) è aggiunto l'allegato III che figura nell'allegato I del presente regolamento.
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