Art. 2

In vigore dal 19 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 2449/96 è modificato come segue: 1) all' sono aggiunti i seguenti commi: «I contingenti di cui ai punti da 1) a 3), primo comma, recano rispettivamente i numeri d'ordine 09.4009, 09.4011 e 09.4010. Per il contingente di cui al punto 4), primo comma, i numeri d'ordine 09.4021 e 09.4012 sono attribuiti rispettivamente alla parte del contingente riservata all'importazione di prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano (2 000 tonnellate) e all'altra parte non riservata (30 000 tonnellate). Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 della Commissione (*4), (CE) n. 1342/2003 della Commissione (*5) e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*6). (*4)   GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1." (*5)   GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12." (*6)   GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.»;" 2) all'articolo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato IV.»; 3) l'articolo 8 è modificato come segue: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, il giorno successivo al giorno di presentazione della domanda ed entro le ore 13.00 del giovedì successivo al termine per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 1, primo comma, le seguenti informazioni: a) i quantitativi totali, sui quali vertono le domande di titoli, per origine e codice dei prodotti; b) il numero del certificato d'origine presentato e il quantitativo globale che figura sull'originale del documento, o su un estratto; c) i riferimenti dei titoli di esportazione rilasciati dalle autorità indonesiane o cinesi e i quantitativi corrispondenti, nonché il nome della nave.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «Il titolo di importazione è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 3.»; 4) all'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente: «Il titolo di importazione complementare reca inoltre, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato V.»; 5) l'articolo 11 è modificato come segue: a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I titoli rilasciati a norma del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità per sessanta giorni a decorrere dalla data del loro effettivo rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»; b) è aggiunto il seguente comma: «L'ultimo giorno di validità dei titoli d'importazione non può tuttavia essere posteriore al 31 dicembre dell'anno di rilascio.»; 6) sono aggiunti gli allegati IV e V, che figurano nell'allegato II del presente regolamento.
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