Art. 9

Monitoraggio e relazioni

In vigore dal 19 dic 2006
Monitoraggio e relazioni 1.   Gli Stati membri effettuano un monitoraggio dei tenori di nitrato negli ortaggi che possono presentare tenori rilevanti, in particolare negli ortaggi a foglia verde, e ne comunicano i risultati alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione mette tali risultati a disposizione degli Stati membri. 2.   Gli Stati membri e le parti interessate comunicano ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese, compresi i dati di occorrenza e i progressi nell'applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da ocratossina A, deossinivalenolo, zearalenone, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2. La Commissione mette tali risultati a disposizione degli Stati membri. 3.   Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i risultati relativi alle aflatossine, alle diossine, ai PCB diossina-simili, ai PCB non diossina-simili e agli idrocarburi policiclici aromatici, secondo quanto previsto dalla decisione 2006/504/CE della Commissione (44), nonché dalle raccomandazioni della Commissione 2006/794/CE (45) e 2005/108/CE (46).
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