Art. 7

Deroghe temporanee

In vigore dal 19 dic 2006
Deroghe temporanee 1.   In deroga a quanto disposto dall', Belgio, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito possono autorizzare fino al 31 dicembre 2008 la commercializzazione di spinaci freschi coltivati e destinati al consumo sul territorio nazionale, il cui tenore di nitrato risulti superiore ai tenori massimi stabiliti al punto 1.1 dell'allegato. 2.   In deroga a quanto disposto dall', Irlanda e Regno Unito possono autorizzare fino al 31 dicembre 2008 la commercializzazione di lattuga fresca coltivata e destinata al consumo sul territorio nazionale, raccolta durante tutto il corso dell'anno, il cui tenore di nitrato risulti superiore ai tenori massimi stabiliti al punto 1.3 dell'allegato. 3.   In deroga a quanto disposto dall', la Francia può autorizzare fino al 31 dicembre 2008 la commercializzazione di lattuga fresca coltivata e destinata al consumo sul territorio nazionale e raccolta tra il 1o ottobre e il 31 marzo, il cui tenore di nitrato risulti superiore ai tenori massimi stabiliti al punto 1.3 dell'allegato. 4.   In deroga all', la Finlandia e la Svezia possono autorizzare, fino al 31 dicembre 2011, la commercializzazione sul loro mercato di salmone (Salmo salar), aringhe (Clupea harengus), lampreda di fiume (Lampetra fluviatilis), trote (Salmo trutta), salmerino (Salvelinus spp.) e uova di coregone bianco (Coregonus albula) provenienti dalla regione baltica e destinati al consumo sul loro territorio, i cui tenori di diossina e/o quelli della somma di diossine e PCB diossina-simili siano superiori a quelli stabiliti al punto 5.3 dell'allegato, a condizione che esista un sistema che assicuri la piena informazione dei consumatori sulle raccomandazioni alimentari relative alle restrizioni applicabili al consumo di queste specie ittiche della regione baltica da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili, così da evitare possibili rischi per la salute. La Finlandia e la Svezia comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati del monitoraggio dell'anno precedente relativo ai tenori di diossine e PCB diossina-simili nel pesce della regione baltica e riferiscono in merito alle misure adottate per ridurre l'esposizione dell'uomo alle diossine e ai PCB diossina-simili presenti nel pesce della regione baltica. La Finlandia e la Svezia continuano ad applicare le misure necessarie a garantire che il pesce e i prodotti ittici non conformi al punto 5.3 dell'allegato non siano commercializzati in altri Stati membri.
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