Art. 5

Disposizioni specifiche per le arachidi, i relativi prodotti derivati e i cereali

In vigore dal 19 dic 2006
Disposizioni specifiche per le arachidi, i relativi prodotti derivati e i cereali Un'indicazione chiara della destinazione d'uso deve comparire sull'etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. o sull'originale del documento di accompagnamento. Quest'ultimo deve contenere un richiamo chiaro alla partita attraverso l'indicazione del relativo codice identificativo, che figura su ogni sacco, cassa, ecc. Inoltre l'attività imprenditoriale del destinatario della partita indicata sul documento di accompagnamento deve essere compatibile con la destinazione d'uso. In assenza di un'indicazione chiara attestante che la destinazione d'uso non è il consumo umano, a tutte le arachidi, a tutti i relativi prodotti derivati e a tutti i cereali commercializzati si applicano i tenori massimi di cui ai punti 2.1.3 e 2.1.6 dell'allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1881:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo