Art. 4
Disposizioni specifiche per le arachidi, la frutta a guscio, la frutta secca e il granturco
In vigore dal 19 dic 2006
Disposizioni specifiche per le arachidi, la frutta a guscio, la frutta secca e il granturco
Le arachidi, la frutta a guscio, la frutta secca e il granturco non conformi ai corrispondenti tenori massimi di aflatossine di cui ai punti 2.1.3, 2.1.5 e 2.1.6 dell'allegato possono essere commercializzati purché si tratti di prodotti alimentari che:
a)
non sono destinati al consumo umano diretto o all'impiego come ingredienti di prodotti alimentari;
b)
sono conformi ai corrispondenti tenori massimi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 e 2.1.7 dell'allegato;
c)
sono sottoposti a un trattamento che comporti la cernita o altro trattamento fisico e purché dopo tale trattamento i tenori massimi di cui ai punti 2.1.3, 2.1.5 e 2.1.6 dell'allegato non siano superati, e a condizione che il trattamento non produca altri residui nocivi;
d)
recano un'etichettatura che ne specifichi chiaramente l'impiego, compresa l'indicazione «prodotto da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatossine prima del consumo umano o dell'impiego come ingredienti di prodotti alimentari». Tale indicazione deve comparire sull'etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. o sull'originale del documento di accompagnamento. Il codice identificativo della partita deve essere apposto in forma indelebile su ogni sacco, cassa ecc. della partita e sull'originale del documento di accompagnamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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